Dal 3 agosto 2026 cambiano le regole per chi progetta o ristruttura un edificio in Italia. Entrano in applicazione i nuovi obblighi di copertura da fonti rinnovabili introdotti dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea RED III (Direttiva UE 2023/2413).
Non riguardano più soltanto le nuove costruzioni: per la prima volta gli obblighi si estendono anche alle ristrutturazioni importanti di secondo livello e ai rifacimenti dell’impianto termico. Cioè a una fetta enorme del mercato della riqualificazione.
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RED III dal 3 agosto 2026: cosa cambia in sintesi
In sintesi: dal 3 agosto 2026 gli interventi per i quali viene presentata la richiesta di titolo edilizio devono garantire una copertura minima dei consumi energetici tramite fonti rinnovabili pari al 60% per le nuove costruzioni, al 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello e al 15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per il rifacimento dell’impianto termico. Per gli edifici pubblici ogni soglia aumenta di 5 punti percentuali e la potenza elettrica minima da installare cresce del 10%.
Una precisazione utile, perché su questo punto circola parecchia confusione: la RED III è già in vigore a livello europeo e il decreto italiano di recepimento è efficace dal 4 febbraio 2026. Il 3 agosto 2026 è la data, fissata a 180 giorni dall’entrata in vigore, a partire dalla quale le nuove disposizioni sugli edifici si applicano concretamente alle pratiche edilizie.
Ma il punto vero non sono le percentuali. È il principio che le sostiene: un edificio va progettato e riqualificato come un unico sistema energetico, in cui involucro, serramenti, impianti e produzione da rinnovabili lavorano insieme. È questo che cambia il mercato.
A chi si applica e da quando: la regola del titolo edilizio
Il criterio che discrimina è uno solo, ed è operativo: la data di presentazione della richiesta del titolo edilizio.
- Pratiche presentate entro il 2 agosto 2026 → si applicano le regole precedenti.
- Pratiche presentate dal 3 agosto 2026 → si applicano i nuovi obblighi.
Non conta quindi la data di inizio lavori né quella del preventivo: conta quando la pratica arriva in Comune. Se hai un progetto in fase avanzata, è un dato da verificare subito con il progettista.
La novità sostanziale riguarda l’ampliamento del perimetro. Fino a oggi gli obblighi di integrazione delle rinnovabili interessavano soprattutto nuove costruzioni e ristrutturazioni radicali. Ora rientrano anche:
- le ristrutturazioni importanti di primo livello;
- le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.
Le due definizioni tecniche che servono per capire dove ricade un intervento:
- Ristrutturazione importante di primo livello: l’intervento interessa oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio ed è accompagnato dal rifacimento dell’impianto termico.
- Ristrutturazione importante di secondo livello: l’intervento interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
È proprio la soglia del 25% a spostare gli equilibri: rientrano interventi molto comuni sul patrimonio esistente, che fino a ieri non erano coinvolti allo stesso modo.
Le percentuali obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili
| Tipo di intervento | Edifici privati | Edifici pubblici |
|---|---|---|
| Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti rilevanti | 60% | 65% |
| Ristrutturazione importante di 1° livello (>50% superficie disperdente + impianto termico) | 40% | 45% |
| Ristrutturazione importante di 2° livello (>25% superficie disperdente) | 15% | 20% |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% | 20% |
Due dettagli tecnici che spesso vengono persi nelle sintesi giornalistiche, ma che in fase progettuale contano:
- Per le nuove costruzioni l’obbligo è doppio: il 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e, separatamente, il 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva. Stessa logica al 40% per le ristrutturazioni di primo livello.
- Per le ristrutturazioni di secondo livello e per il rifacimento dell’impianto termico il 15% è riferito alla somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva.
A questo si aggiunge l’obbligo di potenza elettrica minima da fonti rinnovabili, calcolata secondo la formula P = k × S, dove S è la superficie in pianta dell’edificio e k vale 0,05 kW/m² per le nuove costruzioni e 0,025 kW/m² per gli edifici esistenti. Per gli edifici pubblici questa potenza è incrementata del 10%.
Il riferimento normativo completo è il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, che modifica l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 in attuazione della Direttiva UE 2023/2413.
Quando si può derogare e cosa deve dimostrare il progettista
La deroga esiste, ma è diventata molto più impegnativa da sostenere. Non è più sufficiente dichiarare genericamente che l’intervento non è realizzabile o non è conveniente.
Il progettista deve attestare l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica documentandola nella relazione tecnica e dimostrando di aver valutato le diverse soluzioni tecnologiche disponibili. E l’edificio deve comunque rispettare requisiti energetici più stringenti in compensazione.
Restano poi fuori dal perimetro degli obblighi:
- gli interventi di manutenzione leggera che non toccano l’involucro né l’impianto termico;
- gli edifici soggetti a vincolo storico o paesaggistico, quando gli impianti comprometterebbero i caratteri architettonici tutelati;
- i casi di allacciamento a reti di teleriscaldamento efficiente.
Il messaggio di fondo è chiaro: la deroga passa da scorciatoia amministrativa a onere probatorio a carico del progettista. Che è esattamente il motivo per cui la qualità tecnica dei componenti dell’involucro diventa un tema progettuale, non un acquisto.
Perché i serramenti diventano decisivi (anche se la RED III non li impone)
Va detto con precisione, perché il contrario si legge spesso in giro: la RED III non impone la sostituzione dei serramenti in ogni ristrutturazione. Affermarlo sarebbe tecnicamente scorretto.
Quello che fa, e che conta molto di più, è rendere il fabbisogno energetico dell’edificio il parametro su cui si misura tutto il resto. E il fabbisogno dipende dall’involucro.
Un impianto alimentato da fonti rinnovabili produce energia. Un serramento ad alte prestazioni evita che venga dispersa. Installare una pompa di calore o un fotovoltaico in un edificio con finestre obsolete, ponti termici, infiltrazioni d’aria e vetrate non protette dal calore estivo significa intervenire su metà del problema — e sovradimensionare l’impianto per compensare l’altra metà.
La sequenza logica di una riqualificazione energetica corretta è questa:
- ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio;
- limitare le dispersioni invernali e il surriscaldamento estivo;
- dimensionare correttamente gli impianti sul fabbisogno così ridotto;
- coprire con fonti rinnovabili la quota richiesta dalla norma;
- verificare che progettazione e posa garantiscano davvero le prestazioni previste.
Invertire l’ordine — impianto prima, involucro poi — è l’errore più costoso che si possa fare in un progetto di riqualificazione. Sul tema abbiamo approfondito quanto incide realmente la sostituzione degli infissi sui consumi, e reso disponibile un simulatore di risparmio energetico per una prima stima dell’ordine di grandezza.
Non basta scegliere una buona finestra
Le prestazioni dichiarate di un serramento possono essere annullate da una progettazione approssimativa o da una posa eseguita senza competenze adeguate. In un contesto normativo dove le prestazioni vanno documentate e verificate, questo diventa un rischio di conformità, non solo di comfort.
Gli elementi da valutare insieme, e non uno alla volta, sono:
- trasmittanza termica del serramento (Uw) e del vetro (Ug);
- fattore solare del vetro ed esposizione delle facciate;
- protezione dal surriscaldamento estivo e sistemi oscuranti;
- tenuta all’aria e all’acqua;
- isolamento acustico;
- gestione dei ponti termici;
- collegamento tra finestra, muratura, cappotto e monoblocco;
- modalità di posa e materiali del giunto;
- utilizzo e manutenzione nel tempo.
Il serramento va scelto, dimensionato e installato sulle caratteristiche reali dell’edificio, non su un confronto di prezzo a parità di voce di capitolato. È lo stesso principio che regge i CAM Edilizia, che hanno reso la posa un elemento progettuale obbligatorio, e che abbiamo dettagliato nell’articolo su perché la posa in opera fa la differenza.
Perché Risposta Serramenti è pronta per questo cambiamento
Progettazione interna, coinvolta fin dalle prime fasi
Disponiamo di un team tecnico interno in grado di dialogare con progettisti, imprese, general contractor, amministrazioni pubbliche e studi professionali. Questo permette di trattare il serramento come parte dell’involucro e del progetto energetico complessivo, non come una fornitura isolata.
Intervenire presto significa individuare le soluzioni corrette, prevenire interferenze con le altre lavorazioni e ridurre varianti, ritardi e contestazioni in cantiere. La nostra prevalutazione tecnica e la progettazione su misura nascono per questo.
Produzione diretta in PVC e alluminio
Produrre internamente serramenti in PVC e alluminio consente di proporre soluzioni diverse in base a destinazione dell’edificio, dimensioni delle aperture, esigenze architettoniche, prestazioni richieste e budget. Nei progetti di riqualificazione complessi questa flessibilità è decisiva: non esiste una soluzione unica valida per ogni edificio. Se il tema è la scelta del materiale, il confronto è in infissi in PVC o alluminio.
Diciotto squadre di posa composte da dipendenti
Operiamo con 18 squadre di posa interne, composte esclusivamente da dipendenti. Per noi la posa non è un’attività accessoria da affidare a soggetti occasionali: è una fase industriale controllata direttamente, con uniformità operativa, formazione continua, tracciabilità degli interventi e responsabilità diretta sul risultato.
In un mercato dove le prestazioni energetiche dovranno essere progettate, documentate e verificate, la qualità della posa in opera diventa un criterio di selezione dei fornitori, non un dettaglio esecutivo.
Esperienza nelle grandi opere e negli appalti pubblici
Abbiamo un ufficio dedicato a bandi e grandi opere composto da quattro persone, con qualificazioni ed esperienza specifica nella gestione di commesse complesse.
L’aumento di cinque punti percentuali degli obblighi per gli edifici pubblici rende la Pubblica Amministrazione uno degli ambiti più esposti alla nuova disciplina. Scuole, ospedali, municipi, strutture sportive ed edifici assistenziali richiedono una visione integrata in cui progettazione, prestazioni energetiche, capacità produttiva, organizzazione di cantiere e qualificazione degli operatori sono strettamente collegate: è il perimetro dei nostri serramenti certificati per edifici pubblici, accanto alle soluzioni per il settore industriale, per le ristrutturazioni residenziali e per le nuove costruzioni.
Un sistema di gestione certificato
Il processo è validato da certificazioni ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente), ISO 50001 (energia) e ISO 45001 (sicurezza), consultabili nella pagina certificazioni. In un contesto in cui la documentazione delle prestazioni diventa parte dell’obbligo, la tracciabilità del processo non è un elemento di marketing: è ciò che rende difendibile un progetto.
Sul fronte della sostenibilità dei materiali abbiamo inoltre sviluppato il nostro primo infisso green, con profilo ibrido in PVC riciclato e alluminio second life.
Cosa fare adesso se hai un progetto in corso
Cinque verifiche concrete, in ordine di urgenza.
- Verifica la data di presentazione del titolo edilizio. È l’unico elemento che determina quale regime si applica al tuo intervento.
- Calcola la percentuale di superficie disperdente interessata. Sopra il 25% sei in ristrutturazione importante di secondo livello; sopra il 50% con rifacimento impianto sei in primo livello. Cambia tutto.
- Chiedi al progettista il calcolo del fabbisogno prima e dopo l’intervento sull’involucro. È il numero da cui dipende il dimensionamento degli impianti e la quota FER da coprire.
- Valuta i serramenti insieme agli impianti, non dopo. Un involucro più performante riduce la potenza necessaria e quindi il costo dell’impianto rinnovabile richiesto per raggiungere la soglia.
- Metti la posa nel capitolato. Modalità di posa, materiali del giunto e responsabilità dell’installatore vanno esplicitati in fase di offerta, non trattati in cantiere.
Se stai valutando i costi della componente serramenti all’interno del quadro economico, possono servirti la nostra guida ai prezzi 2026 e la guida all’acquisto dei serramenti.
Domande frequenti sulla RED III e gli obblighi dal 3 agosto 2026
Da quando si applicano i nuovi obblighi RED III sugli edifici?
Dal 3 agosto 2026, termine fissato a 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 (efficace dal 4 febbraio 2026). Il criterio è la data di presentazione della richiesta del titolo edilizio: le pratiche presentate entro il 2 agosto 2026 seguono le regole precedenti, quelle presentate dal 3 agosto rientrano nella nuova disciplina.
Quali percentuali di fonti rinnovabili sono obbligatorie?
Per gli edifici privati: 60% per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e ampliamenti rilevanti; 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello; 15% per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico. Per gli edifici pubblici ogni soglia aumenta di 5 punti percentuali, quindi rispettivamente 65%, 45% e 20%.
Che cos’è una ristrutturazione importante di primo e di secondo livello?
La ristrutturazione importante di primo livello interessa oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio ed è accompagnata dal rifacimento dell’impianto termico. Quella di secondo livello interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La soglia del 25% è la principale novità, perché coinvolge interventi molto diffusi sul patrimonio esistente.
La RED III obbliga a sostituire i serramenti?
No. La direttiva e il decreto di recepimento non impongono la sostituzione dei serramenti in ogni ristrutturazione. Rafforzano però il ruolo dell’involucro nel contenimento del fabbisogno energetico: migliorare finestre e giunti di posa riduce i consumi e quindi la potenza dell’impianto rinnovabile necessaria per raggiungere la quota obbligatoria.
Cosa cambia per gli edifici pubblici?
Le quote minime di copertura da fonti rinnovabili sono aumentate di 5 punti percentuali rispetto agli edifici privati e la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da rinnovabili è incrementata del 10%. Scuole, ospedali, municipi, strutture sportive ed edifici assistenziali sono quindi tra gli ambiti più interessati dalla nuova disciplina.
Si può derogare agli obblighi di copertura da rinnovabili?
Sì, ma la deroga va motivata. Il progettista deve attestare l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica documentandola nella relazione tecnica e dimostrando di aver valutato le diverse soluzioni tecnologiche disponibili; l’edificio deve comunque rispettare requisiti energetici più stringenti. Restano escluse le manutenzioni leggere, gli edifici con vincoli storico-paesaggistici incompatibili e i casi di allacciamento a teleriscaldamento efficiente.
Come si calcola la potenza elettrica minima da fonti rinnovabili?
Si applica la formula P = k × S, dove P è la potenza in kW da installare, S la superficie in pianta dell’edificio in metri quadrati e k un coefficiente pari a 0,05 kW/m² per le nuove costruzioni e 0,025 kW/m² per gli edifici esistenti. Per gli edifici pubblici il valore risultante è incrementato del 10%.
Progetti una nuova costruzione o una riqualificazione energetica?
La RED III supera definitivamente una concezione frammentata della riqualificazione. Non basta più acquistare separatamente un impianto, una finestra, un sistema oscurante e un isolamento sperando che la somma dei prodotti generi un edificio efficiente. Servono operatori capaci di assumersi la responsabilità della propria parte di progetto, coordinarsi con gli altri e garantire che le prestazioni previste sulla carta si ottengano davvero in cantiere.
È il principio su cui abbiamo costruito il nostro modello: dalla progettazione alla produzione, fino alla posa finale. Un’organizzazione integrata, con un unico interlocutore per la componente serramento.
Coinvolgerci fin dalle prime fasi del progetto permette di individuare la soluzione adeguata, coordinare serramenti, involucro e sistemi di posa e prevenire criticità in esecuzione. Richiedi una consulenza tecnica o un preventivo, oppure contatta direttamente il nostro ufficio tecnico.
Perché produrre energia da fonti rinnovabili è fondamentale. Ma la prima energia sostenibile è quella che l’edificio non disperde.







